Contatore utenti connessi Legge sul Copyright (estratto) – Wide Shot - Gruppo Fotografico

Legge sul Copyright (estratto)

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(ESTRATTO)

La legge sul diritto d’autore prevede tre diverse categorie di fotografie:
- le opere fotografiche, dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso;
- le semplici fotografie, definite dall’art. 87 l.a. come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo (…)”;
- le riproduzioni fotografiche, ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

La legge 633/41 attribuisce all’autore di un’opera fotografica sia i diritti morali, sia i diritti di utilizzazione economica di cui agli art. 12 – 19. I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte: l’uso di un’opera fotografica, quindi, è subordinato al consenso dell’autore o dei suoi eredi e al pagamento di un eventuale compenso.
Le semplici fotografie, invece, godono di una serie di diritti “minori”: l’autore, infatti, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto a condizione che le stesse rechino le seguenti indicazioni:
- nome del fotografo;
- data di produzione della fotografia;
- nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In mancanza, la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto. Tali diritti hanno durata ventennale.
Nel caso specifico di ritratti, occorre anche ottenere preventivamente l’autorizzazione per l’utilizzo dell’immagine da parte del soggetto, a meno che la persona sia di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata – senza la necessaria autorizzazione – per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Infine, le riproduzioni fotografiche non godono di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.

Link utili:

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php

http://www.fotografi.org/digitali/firma.htm

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